Sede sociale: Piazza San Pietro, 22 - 30039  San Pietro di Stra (Venezia) - C.F. 90121510276

 

Statuto dell'associazione di volontariato

" Strasolidale Insieme per i Bambini "

 

Art.  1)  Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione " STRASOLIDALE - INSIEME PER I BAMBINI " ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS - (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con sede in Stra (Venezia), a S.Pietro, Via Chiesa n. 22.

In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà l'acronimo " ONLUS ".

 

Art.  2)  Statuto

L'organizzazione di volontariato è una libera associazione senza scopo di lucro, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il consiglio direttivo è componente ad emanare l'eventuale regolamento d'esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione, viene modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

 

Art.  3)  Natura e durata dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; la sua organizzazione è retta da principi di democrazia e le cariche associative sono elettive e gratuite.

Le prestazioni fornite dagli associati devono essere gratuite e non possono avere alcun carattere oneroso.

I soci possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo, delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività.

La durata dell'Associazione è illimitata.

 

Art.  4)  Oggetto dell'Associazione

- L'Associazione si propone di organizzare iniziative umanitarie allo scopo di dare aiuto e assistenza ai minori di tutto il mondo di qualsiasi nazionalità, razza o religione, che si trovino in precarie condizioni ambientali e sociali in conseguenza di contaminazioni, guerre, carestie, emarginazione e povertà.

Si propone inoltre di diffondere e sviluppare la cultura della solidarietà tra i popoli, di coltivare un atteggiamento di attenzione alla giustizia e all'uguaglianza.

- Per il raggiungimento del proprio oggetto l'Associazione potrà predisporre annualmente il progetto relativo all'accoglienza dei minori da presentare alle Autorità competenti, organizzare la raccolta e la consegna di aiuti umanitari, organizzare la raccolta di fondi al fine di attivare dei progetti, attivare corsi di formazioni, indire riunioni o convegni, redigere pubblicazioni utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.

 

Art.  5)  Associati

- Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a rispettare le decisioni democraticamente assunte e mossi da spirito di solidarietà dichiarino di voler aderire, partecipare e collaborare alle attività e alle iniziative dell'associazione.

- L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato corredata da un modulo conoscitivo.

Il Consiglio Direttivo potrà escludere l'ammissione senza obbligo di motivazione.

- L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il socio può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente.

Il recesso ha effetto trascorsi dieci giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, che dovrà essere versata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso.

L'eventuale nuova iscrizione sarà soggetta a nuova domanda.

- Il socio dell'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che sia offensivo nei confronti degli altri associati, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato senza possibilità d'appello, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

- Ogni associato partecipa di diritto a tutte le attività dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di intervento.

Gli aderenti hanno la possibilità d'esser informati delle attività dell'associazione con domanda al Consiglio Direttivo.

Gli aderenti debbono svolgere la loro attività a titolo gratuito, spontaneo e personale e senza fini di lucro.

Gli aderenti conservano il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

- Tutti gli associati saranno coperti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile derivanti dall'esercizio delle attività associative.

 

Art.  6)  Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci

- Consiglio Direttivo

- Presidente e Vice Presidente

- Segretario

- Tesoriere

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito.

 

Art.  7)  Assemblea

- L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

- I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun socio può presentare al massimo una delega.

- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

- L’assemblea si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto, preventivo.

 - La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

 - L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

 - L’assemblea  straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

 
Art.  8)  Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti eletti dall’assemblea tra i soci per la durata di cinque anni e rieleggibili.

 - Il consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

 - Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, o almeno una volta al mese e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente.

 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, in attuazione delle finalità dell’associazione; procede alla compilazione del bilancio e degli eventuali regolamenti, presentandoli per ratifica all’assemblea.

 - In sostituzione di consiglieri dimissionari il direttivo può cooptare altri associati che rimarranno in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

 Nel caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l’assemblea per la rielezione dell’intero consiglio.

 - Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo e resta in carica per i primi tre anni. 

 
Art.  9)  Il Presidente

- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.

 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

 Cura i rapporti interni ed internazionali dell’associazione direttamente o tramite i propri rappresentanti.

 Svolge l’ordinaria amministrazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

 In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 - In caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente convoca il Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 
Art. 10)  Il Segretario

- Il Segretario ha il compito di curare la tenuta del libro degli associati e provvede alla redazione del processo verbale, sia del Consiglio Direttivo che dell’Assemblea.

 - In caso di sue dimissioni, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la nomina, al suo interno, di un nuovo Segretario.

 
Art. 11)  Il Tesoriere

- Il Tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione, di redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ed effettuare le registrazioni ed i movimenti di cassa e di banca.

 - Il Presidente ed il Tesoriere depongono la firma di traenza in forma disgiunta sul Conto Corrente della banca prescelta.

 
Art. 12)  Risorse Economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

 - quote associative;

- contributi degli associati;

- contributi da privati;

- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e

  documentate attività o progetti;

- donazioni o lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di

  rendiconto;

- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge n. 266/ 91.

 Tutti i beni dell’associazione e le loro eventuali rendite saranno destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi.

 
Art. 12 bis)  Convenzioni 

L’associazione può concludere convenzioni con altri enti.

 Le suddette convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina le modalità d’attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione o da suo delegato (con delega scritta).

 Copia di ogni convenzione è conservata presso la sede dell’associazione. 

 
Art. 13)  Patrimonio

Il Patrimonio dell’associazione è costituito dai beni immobili acquistati per lo svolgimento dell’attività.

 Sono inoltre costituiti da donazioni e lasciti testamentari.  (C.2 Art. 5 L. 266/ 91) 

 
Art. 14)  Bilancio ed Esercizio sociale

 I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

 I rendiconti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla data chiusura cui si riferisce il consuntivo.

 Eventuali utili di esercizio devono essere reinvestiti nell’attività dell’associazione.

 E’ fatto divieto all’associazione ridistribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguano gli stessi obiettivi del presente statuto.

 L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto. 

 
Art. 15)  Scioglimento e destinazione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

 In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e con vincolo di utilizzarli alla realizzazione di un progetto.

 
Art. 16)  Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

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