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Statuto dell'associazione
di volontariato |
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" Strasolidale Insieme per i Bambini " |
Art.
1) Denominazione e sede
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| E' costituita
l'Associazione " STRASOLIDALE - INSIEME PER I BAMBINI "
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS - (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale), con sede in Stra (Venezia), a S.Pietro, Via Chiesa n.
22.
In qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà l'acronimo "
ONLUS ". |
| L'organizzazione di
volontariato è una libera associazione senza scopo di lucro, è
disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11
Agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
Il consiglio direttivo è
componente ad emanare l'eventuale regolamento d'esecuzione dello statuto
per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto vincola alla sua
osservanza tutti gli aderenti all'associazione, viene modificato con
deliberazione dell'assemblea straordinaria. |
Art.
3) Natura e durata dell'Associazione
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| L'Associazione è
apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; la
sua organizzazione è retta da principi di democrazia e le cariche
associative sono elettive e gratuite.
Le prestazioni fornite dagli
associati devono essere gratuite e non possono avere alcun carattere
oneroso.
I soci possono essere rimborsati,
nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio
Direttivo, delle spese effettivamente sostenute e documentate nello
svolgimento dell'attività.
La durata dell'Associazione è
illimitata. |
Art.
4) Oggetto dell'Associazione
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| - L'Associazione si
propone di organizzare iniziative umanitarie allo scopo di dare aiuto e
assistenza ai minori di tutto il mondo di qualsiasi nazionalità, razza o
religione, che si trovino in precarie condizioni ambientali e sociali in
conseguenza di contaminazioni, guerre, carestie, emarginazione e povertà.
Si propone inoltre di diffondere e
sviluppare la cultura della solidarietà tra i popoli, di coltivare un
atteggiamento di attenzione alla giustizia e all'uguaglianza.
- Per il raggiungimento del
proprio oggetto l'Associazione potrà predisporre annualmente il progetto
relativo all'accoglienza dei minori da presentare alle Autorità
competenti, organizzare la raccolta e la consegna di aiuti umanitari,
organizzare la raccolta di fondi al fine di attivare dei progetti,
attivare corsi di formazioni, indire riunioni o convegni, redigere
pubblicazioni utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno. |
| - Sono associati
dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità
dell'organizzazione e si impegnano a rispettare le decisioni
democraticamente assunte e mossi da spirito di solidarietà dichiarino di
voler aderire, partecipare e collaborare alle attività e alle iniziative
dell'associazione.
- L'ammissione a socio è decisa
dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato corredata da
un modulo conoscitivo.
Il Consiglio Direttivo potrà
escludere l'ammissione senza obbligo di motivazione.
- L'ammissione a socio è a tempo
indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
I soci hanno l'obbligo di versare
la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo.
Il socio può in qualsiasi momento
recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al
Presidente.
Il recesso ha effetto trascorsi
dieci giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione.
E' considerato recedente il socio
in arretrato con il pagamento della quota annuale, che dovrà essere
versata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso.
L'eventuale nuova iscrizione sarà
soggetta a nuova domanda.
- Il socio dell'organizzazione che
contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che sia offensivo nei
confronti degli altri associati, può essere escluso dall'organizzazione.
L'esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell'interessato senza possibilità d'appello, salvo il
ricorso all'autorità giudiziaria.
- Tutti i soci, in regola con il
versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea
e di candidarsi per le cariche sociali.
- Ogni associato partecipa di
diritto a tutte le attività dell'Associazione, può proporre al Consiglio
Direttivo nuovi temi di intervento.
Gli aderenti hanno la possibilità
d'esser informati delle attività dell'associazione con domanda al
Consiglio Direttivo.
Gli aderenti debbono svolgere la
loro attività a titolo gratuito, spontaneo e personale e senza fini di
lucro.
Gli aderenti conservano il diritto
al rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento
dell'attività prestata.
- Tutti gli associati saranno
coperti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità
civile derivanti dall'esercizio delle attività associative. |
| Sono organi
dell'Associazione:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
Tutte le cariche sociali devono
essere prestate a titolo gratuito. |
| - L'assemblea è
composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.
- L'assemblea è presieduta dal
Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- I soci possono farsi
rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega
scritta.
Ciascun socio può presentare al
massimo una delega.
- L'assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le
modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
- L’assemblea
si riunisce, almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente, in
occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e, se predisposto,
preventivo.
- La
convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine
del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per
l’assemblea.
-
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per
delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci
presenti, in proprio o in delega.
-
L’assemblea straordinaria
modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre
quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede
dell’associazione, in libera visione a tutti i soci. |
| Art.
8) Consiglio Direttivo |
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- Il Consiglio
Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione
dell’associazione, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di
sette componenti eletti dall’assemblea tra i soci per la durata di
cinque anni e rieleggibili.
- Il
consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- Il
Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, o almeno una volta
al mese e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei
suoi componenti.
Per la
validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza
dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle
riunioni del Consiglio è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente.
- Il
Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione, in attuazione delle finalità
dell’associazione; procede alla compilazione del bilancio e degli
eventuali regolamenti, presentandoli per ratifica all’assemblea.
- In
sostituzione di consiglieri dimissionari il direttivo può cooptare altri
associati che rimarranno in carica sino alla scadenza degli altri
consiglieri.
Nel caso
di dimissioni di più della metà dei consiglieri, i restanti devono
convocare l’assemblea per la rielezione dell’intero consiglio.
- Il primo
Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo e resta in carica
per i primi tre anni. |
| Art.
9) Il Presidente |
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- Il Presidente
rappresenta legalmente l’associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo
tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio
palese.
- Il
Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per
scadenza del mandato o per dimissioni volontarie.
- Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Cura i
rapporti interni ed internazionali dell’associazione direttamente o
tramite i propri rappresentanti.
Svolge
l’ordinaria amministrazione riferendo al Consiglio Direttivo in merito
all’attività compiuta.
In caso di
necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il
Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- Il Vice
Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue
funzioni.
- In caso
di dimissioni del Presidente il Vice Presidente convoca il Direttivo per
l’elezione del nuovo Presidente. |
| Art.
10) Il Segretario |
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- Il Segretario
ha il compito di curare la tenuta del libro degli associati e provvede
alla redazione del processo verbale, sia del Consiglio Direttivo che
dell’Assemblea.
- In caso
di sue dimissioni, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la
nomina, al suo interno, di un nuovo Segretario. |
| Art.
11) Il Tesoriere |
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- Il Tesoriere
ha il compito di tenere la contabilità dell’associazione, di redigere
il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al Consiglio
Direttivo ed effettuare le registrazioni ed i movimenti di cassa e di
banca.
- Il
Presidente ed il Tesoriere depongono la firma di traenza in forma
disgiunta sul Conto Corrente della banca prescelta. |
| Art.
12) Risorse Economiche |
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Le risorse
economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote
associative;
- contributi
degli associati;
- contributi da
privati;
- contributi di
enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di
specifiche e
documentate attività o
progetti;
- donazioni o
lasciti testamentari;
- rimborsi
derivanti da convenzioni;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in
una apposita voce di
rendiconto;
- ogni altro
tipo di entrate ammesse dalla legge n. 266/ 91.
Tutti i
beni dell’associazione e le loro eventuali rendite saranno destinati
esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi. |
| Art.
12 bis) Convenzioni |
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L’associazione
può concludere convenzioni con altri enti.
Le
suddette convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne
determina le modalità d’attuazione e sono stipulate dal Presidente
dell’associazione o da suo delegato (con delega scritta).
Copia di
ogni convenzione è conservata presso la sede dell’associazione. |
| Art.
13) Patrimonio |
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Il Patrimonio
dell’associazione è costituito dai beni immobili acquistati per lo
svolgimento dell’attività.
Sono
inoltre costituiti da donazioni e lasciti testamentari.
(C.2 Art. 5 L. 266/ 91) |
| Art.
14) Bilancio ed Esercizio
sociale |
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I
documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal
primo gennaio di ogni anno.
Il conto
consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute
relative all’anno trascorso.
Il
bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l’esercizio annuale successivo.
I
rendiconti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati
dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla data chiusura cui si
riferisce il consuntivo.
Eventuali
utili di esercizio devono essere reinvestiti nell’attività
dell’associazione.
E’ fatto
divieto all’associazione ridistribuire anche in modo indiretto utili e
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che
per legge, statuto o regolamento perseguano gli stessi obiettivi del
presente statuto.
L’associazione
ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività previste dal presente statuto. |
| Art.
15) Scioglimento e
destinazione del patrimonio |
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Lo scioglimento
è deliberato dall’assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno
i tre quarti degli associati.
In caso di
scioglimento o cessazione dell’associazione i beni, dopo la
liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato o
enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli
indicati nel presente statuto e con vincolo di utilizzarli alla
realizzazione di un progetto. |
| Art.
16) Disposizioni finali |
| Per quanto non è
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. |
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